E’ stato promulgato nella tarda serata di ieri un ulteriore D.P.C.M. che impone ulteriori misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid-19.
Restano valide le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020, anche in ordine alla loro validità temporale (es. divieto di assembramenti sino al 3 aprile 2020), laddove non superate da quelle più stringenti disposte dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 , la cui validità però è prevista per un periodo di tempo più limitato: dal 12 al 25 marzo. 

Effettuiamo una prima analisi delle disposizioni, cercando di valutarne la portata e le concrete modalità attuative.

Qui l’ultimo decreto emanato: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf

Attività che devono chiudere dal 12 al 25 marzo

Le attività che devono cessare temporaneamente (dal 12 al 25 marzo), salve le eccezioni che vedremo sotto sono:

  1. le attività commerciali al dettaglio;
  2. i servizi di ristorazione;
  3. le attività inerenti i servizi alla persona.

Attività di commercio al dettaglio

Il decreto impone l’interruzione di tutte attività commerciali al dettaglio e dei mercati.

L’elenco delle attività commerciali che non sono tenute alla sospensione è analiticamente fornito nell’Allegato 1 al D.P.C.M. e prevede:

  • ipermercati
  • supermercati
  • discount alimentari
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ATECO 47.2)
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4)
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • farmacie
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie)
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l’igiene personale
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite)
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Indipendentemente dall’attività svolta, sono chiusi i mercati, tranne che con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Resta valido quanto previsto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020: le attività cui è consentito proseguire dovranno comunque consentire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, altrimenti devono restare chiuse, pena la sospensione della licenza.

Attività di ristorazione

A questa tipologia di attività, ed in generale a tutti i servizi di somministrazione alimenti e bevande, viene imposta la chiusura.

Devono quindi chiudere, a titolo esemplificativo:

  • bar
  • pub (già previsto da precedente Decreto)
  • ristoranti
  • gelaterie
  • pasticcerie.

Tali attività produttive potranno utilizzare la cucinarestando chiusi al pubblico, nel caso in cui effettuino consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche e sanitaria sia con riferimento al confezionamento che al trasporto.

Possono proseguire l’attività le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale, a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro.

In deroga alle previsioni cui sopra, restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
– ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade;
– ubicate all’interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali; ubicate negli ospedali.

Sempre a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro.

Attività di servizi alla persona

Devono sospendere l’attività anche coloro che effettuano servizi alla persona, quali, ad esempio:

  • barbieri
  • parrucchieri
  • estetisti
  • servizi di tatuaggio.

In deroga a quanto sopra, possono proseguire l’attività:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • attività delle lavanderie industriali
  • altre lavanderie, tintorie
  • servizi di pompe funebri e attività connesse
  • servizi garantiti.

Servizi garantiti o potenzialmente ridotti

Il Decreto prevede espressamente che restano garantiti:

  • i servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
  • le attività del settore agricolo, compresa filiera;
  • le attività del settore zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa filiera.

Anche per questi settori, ovviamente, fermo restando il rispetto nelle norme igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, viene disposto che il Presidente di ciascuna Regione possa, con propria ordinanza, rivedere la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea; dovranno essere garantiti solo i servizi minimi essenziali.

Quanto alla Pubblica Amministrazione, le prestazioni lavorative dovranno essere rese in modalità agile, anche in deroga agli accordi individuali, mentre dovranno essere espressamente individuate le attività indifferibili da svolgersi in prima persona nei luoghi di lavoro.

Raccomandazioni per attività produttive diverse ed attività professionali

Le attività produttive diverse da quelle sin qui elencate potranno proseguire, tuttavia vengono fornite precise raccomandazioni:

  • massimo utilizzo del lavoro agile, per le attività che sia possibile svolgere presso il domicilio o a distanza;
  • incentivo a ferie e congedi per i dipendenti;
  • sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Viene inoltre sollecitata l’assunzione di specifici protocolli anti contagio, la limitazione degli spostamenti, l’accesso contingentato ai luoghi comuni e la sanificazione dei luoghi di lavoro.