L’emergenza COVID-19, nella sua rapida evoluzione, ha comportato l’emanazione di numerosi provvedimenti nell’arco di poche giornate. Di questi, molti sono quelli dedicati esclusivamente a fissare le misure sanitarie e comportamentali atte a contrastare la diffusione del virus, altri invece sono dedicati, esclusivamente o in parte, ad aspetti fiscali e tributari.

L’art. 8 del D.L. n. 9/2020 prevede interventi finalizzati a contenere il devastante impatto economico che il comparto turistico-alberghiero sta subendo a seguito del Coronavirus.
Per le imprese turistico – ricettive, le agenzia di viaggio e turismo e i tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, viene prevista la sospensione di alcuni versamenti, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 30 aprile 2020.
Si tratta di una disposizione di valenza nazionale e riservata alle imprese che esercitano determinate attività.
Dalla lettura della norma sorge qualche perplessità. Infatti, se rientrano certamente nella previsione, ad esempio, le strutture alberghiere, parrebbero invece restare fuori dalla disposizione gli esercenti la ristorazione, la cui attività tuttavia è molto spesso strettamente correlata al turismo.

Ad essere sospesi fino al 30 aprile 2020 sono i versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte  laddove l’impresa operi in qualità di sostituta d’imposta;
  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria..

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere onorati entro il 31 maggio 2020, in soluzione unica, senza sanzioni ed interessi.

Mentre per le imprese rientranti nel settore turistico-ricettivo, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nella cd. “zona rossa”, restano ferme le disposizioni speciali (e più favorevoli) relative ai soggetti ubicati all’interno di tale zona.