Il testo del decreto Rilancio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e consta di 256 articoli e ben 464 pagine, che riguardano diversi ambiti.

Cercheremo di fare, una panoramica delle norme in esso incluse e per comodità suddivideremo le disposizioni in 6 macro-settori.

Purtroppo, dai proclami della vigilia ai dettagli delle norme, le disposizioni cambiamo molto in termini di impatto e nel proseguio dell’analisi vedremo come.

I macro-settori interessati sono:

  • imprese;
  • famiglie;
  • turismo;
  • ristrutturazioni;
  • mobilità.

In questo articolo faremo un primo focus sulle disposizioni per imprese, lavoratori autonomi ed enti del terzo settore, per proseguire con altri articoli di approfondimento sugli altri macro-settori.

 

  • CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L’art. 28 prevede l’erogazione dicontributi a fondo perdutoa imprese e professionisti titolari di partita iva, che non hanno ricevuto il bonus € 600

… MA …

Il primo vincolo è che spetta solo ai soggetti con ricavi (riferiti al periodo precedente) inferiori a 5 milioni.

Il secondo vincolo consiste nella riduzione dei ricavi di aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019 di almeno i 2/3 (cioè il 66%), tranne per chi ha iniziato l’attività nel 2019.

La misura prevede l’erogazione di un importo pari determinato applicando una “percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019”.

La percentuale da applicare varia a seconda dei ricavi e compensi annui (relativi al periodo d’imposta 2019):

  • 20%per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 €;
  • 15%per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000 € e 400.000 €;
  • 10%per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 5.000.000 €.

ESEMPIO

Un’azienda che ha fatturato ad aprile 2019 circa 30.000€ mentre ad aprile 2020 appena 5.000€ con un fatturato annuo 2019 di 300.000€ ed ha requisiti sopra visti, avrà diritto al 15% di 25.000 €, ovvero 3.750 €.

In ogni caso viene stabilito che per le persone fisiche il minimo erogabile è 1.000,00 €,mentre per gli altri soggetti si tratta di 2.000,00€.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

La domanda andrà presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Sarà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia a stabilire le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione.

 

  • NO IRAP

L’art.27 prevede l’abolizione della rata di giugno dell’IRAP (il saldo del 2019 e il primo acconto del 2020)

… MA …

Il primo vincolo è il limite di fatturato: l’abolizione è prevista per tutte le imprese che hanno fatturato non più di 250 milioni di euro nel 2019.

Inoltre, il decreto Rilancio non parla di abolizione, ma solo della cancellazione di saldo e acconto 2020, versamento previsto per il prossimo 30 giugno.

Testualmente: “Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.

ATTENZIONE!

Chi ha già effettuato il versamento degli acconti a giugno e novembre 2019 e non ha un saldo a debito in dichiarazione IRAP a giugno 2020 non cambia nulla, ha già assolto al suo debito con gli acconti pagati lo scorso anno; chi invece non ha pagato gli acconti dovuti lo scorso anno ed alla fine ha un saldo a debito è esentato dal pagamento…alla faccia della coerenza.

Anche qui si attendono chiarimenti se si intende la cancellazione per tutti dell’irap dovuta nel 2019 o come scritto nel decreto la cancellazione del saldo e del primo acconto; in questo secondo caso dovrebbero spiegarci come coordinare i riflessi civilistici dell’accantonamento o meno in bilancio dell’irap dovuta per il 2019 ed i riflessi sui versamenti di chi ha già versato gli acconti nel 2019 o di che fine farà l’irap del 2020, non pagando il primo acconto a giugno, ma dovendo poi pagare tutta l’IRAP a novembre o a saldo nel 2021.

 

  • BONUS 600 €

L’art. 89 prevede l’estensione del bonus di 600€ concesso per il mese di marzo anche al mese di aprile in automatico. Si prevede che tale indennità sia cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

… MA …

al 20% delle richieste fatte non è ancora stato erogato il bonus di marzo e per il mese di maggio dove era previsto l’ulteriore bonus, lo stessa viene concesso e passa a 1.000 € solo se:

  • titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  • iscritti alla gestione separata di cui all’ 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

 

  • LAVORATORI SPORTIVI

È riconosciuta per i mesi di aprile e maggio un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Chia ha già avuto il contributo nel mese di marzo, vedràl’indennità erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

 

  • BONUS BOLLETTE

L’art. 33 prevede una prevede una riduzione delle bollette elettriche per le imprese in riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

… MA …

già il decreto Cura Italia avrebbe dovuto implicare uno sconto sulle bollette, ma alla fine la misura è stata esclusa dal provvedimento.

Il nuovo Bonus, in sostanza, si tradurrebbe in un taglio sugli oneri di sistema, che incidono di circa il 20% sul prezzo finale nelle bollette a uso non domiciliare dei mesi di aprile, maggio e giugno, ma si dovrà attendere il Provvedimento di ARERA per capire quando e come si potrà beneficare del bonus.

 

  • CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI

L’art. 37 prevede un rimborso delle spese dell’locazione diverse da quelle abitative pagate tramite credito d’impostadel 60%, che potrà essere ceduto anche al proprietario dell’immobile in cambio di uno sconto sul canone di locazione dovuto.

Potranno beneficiarne non solo i titolari di contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma tutti gli affittuari di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.

… MA …

l’impresa o il lavoratore autonomo deve avere fatturato meno di 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (vincolo non è previsto, invece, per le imprese del settore turistico-ricettive).

Il decreto Rilancio introduce il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per centonel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

ATTENZIONE!

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro.

Inoltre, per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito spettante viene fissato al 30%.

Il credito d’imposta sugli affitti dovrà essere utilizzato tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo: “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

 

  • PROROGA SCADENZE FISCALI

L’art. 131 prevede lo spostamento delle seguenti scadenze fiscali al 16 settembre 2020:

  • IVA,
  • ritenute d’acconto,
  • contributi previdenziali,
  • contributi Inail,
  • atti di accertamento,
  • cartelle esattoriali e gli avvisi bonari,
  • rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

… MA …

i requisiti per poter godere della sospensione sono:

  • soggetti con calo di fatturato
    • di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
    • di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

NOVITA’

Per quanto riguarda la pace fiscale.

I pagamenti previsti al 31 maggio della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 possono essere effettuati entro il 10 dicembre 2020.

I pagamenti delle cartelle esattorialisono invece sospesi fino al 31 agosto.

Infine, la norma propone che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si determina in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate, anche non consecutive.

 

  • ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE

L’Art. 131 ha prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione – previsto dall’art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020 – dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei propri dipendenti (ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R 600/1973).

Nei confronti dei medesimi soggetti, per lo stesso periodo sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

 

  • BONUS SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO

L’Art.128-bis prevede che sia riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 €, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Beneficiari del bonus sanificazione sono oltre alle imprese anche i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

… MA …

Bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni

 

  • RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi.

Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.

…MA…

L’agevolazione si potrà ottenere solo se:

  • i ricavi sono superiori a 5 milioni di euro;
  • c’è stata una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  • aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

 

  • STARTUP e PMI INNOVATIVE

Il decreto prevede disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative attraverso:

  • la misura “Smart&Start Italia”, istituita dal M. 24 settembre 2014 poi modificato con D.M. 30 agosto 2019;
  • l’attivazione di una nuova linea di intervento, da affiancare alla misura Smart&Start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti;
  • il rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”).
  • l’incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020.

…MA…

la concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

  • NO TOSAP PER BAR E RISTORANTI

L’Art. 187-bis prevede l’esonero fino al 31 ottobre 2020dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.

 

  • CORRISPETTIVI –TRASMISSIONE TELEMATICA

L’Art. 151 dispone l’inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.

 

Carlo Alberto Nebuloni