Le novità del Decreto in sintesi
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura Art. 1 All’articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso; b) il comma 3-quater è abrogato.

Le opzioni, che erano ancora possibili per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non lo sono più.

Le opzioni, che erano ancora possibili per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della regione Marche, non lo sono più.

Le disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 ;
  • siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del decreto soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizioggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis Art. 2 La remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del DL 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative successive cessioni. 
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente Art. 3 Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  •  l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; 
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

I soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

  • ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  • alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseveratadi cui al comma 13-ter dell’articolo 119 , o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13‑ter dello stesso articolo 119 , o l’istanza per l‘acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119, o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis, dell’articolo 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali Art. 4 In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edili, presenti nella piattaforma telematica è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del MEF.

In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le disposizioni  si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE Art. 5 Al comma 6 dell’articolo 19 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

  • al terzo periodo le parole «con facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle seguenti: «senza facoltà di successiva cessione»;
  • dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: «In presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bisdel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

I crediti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

L’utilizzo fraudolento delle cessioni di crediti ACE ha spinto il Governo a porre un freno anche a queste operazioni. Una sola cessione del credito con responsabilità solidale del cessionario insieme al cedente.

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0 Art. 6 Ai fini della fruizione dei:

  • crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
  • e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti,
  • la presunta ripartizione negli anni del credito
  • e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disposizioni urgenti in materia fiscale Art. 7 Le disposizioni dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all’articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente «1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

All’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».

Ravvedimento operoso speciale: proroga al 31 maggio 2024 – I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174.

In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Entrata in vigore Art. 10 Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Fonte Mysolution