Una S.r.l., pur essendo obbligata, non ha nominato l’organo di controllo entro il previsto termine. Quali conseguenze potrebbero derivare da questa omissione?
A tal proposito merita di essere richiamato l’articolo 2477, comma 5, cod. civ., in forza del quale, se l’assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Unioncamere ha chiarito che non procederà automaticamente alla segnalazione al Tribunale ma invierà comunicazione alle società obbligate, al fine di sensibilizzarle alla necessità di adeguamento.
Gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea al fine di deliberare sulla nomina dell’organo di controllo o del revisore e, se, per qualsiasi motivo, l’assemblea, pur regolarmente convocata, non delibera in merito alla nomina di un organo di controllo o del revisore, è necessario convocare una nuova assemblea.
L’avvenuta convocazione nei termini dovrà essere richiamata nel successivo verbale di nomina, nonché nella nota integrativa che accompagnerà il bilancio 2019: in tal modo, infatti, l’Ufficio del Registro delle Imprese potrà individuare i motivi che hanno impedito la nomina, e, in tal modo, escludere la responsabilità degli amministratori.