Con il Provvedimento n. 28928 del 29 gennaio 2021, l’Agenzia Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2021, relativo ai redditi 2020. Successivamente, con il Provvedimento n. 44437 del 15 febbraio 2021, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione.

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ATTENZIONE: il Modello Redditi PF 2021 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

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Le novità del modello REDDITI PF 2021

Le principali novità contenute nel modello di quest’anno sono le seguenti.

  • Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus IRPEF.
  • Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali; il Superbonus è contenuto nel quadro E.
  • Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
  • Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’art. 188-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
  • Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione sostenibile.
  • Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
  • Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro;
  • Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto.
  • Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11%.