I contributi e leindennità di qualsiasi natura erogati in via
eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap Si ricorda inoltre che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell’emergenza da Covid-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato.