Nonostante le detrazioni siano attribuite dal legislatore “per unità immobiliare”, fin dai tempi del 36% di bonus ristrutturazione l’Agenzia ha affermato che “l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”. Questo accade solamente: per gli edifici unifamiliari (singola villetta); per le unità immobiliari situata all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (loft condominiali o villette a schiere dotate dei requisiti richiesti dal comma 1-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020.