Per i beni iperammortizzabili in leasing il periodo di sorveglianza coincide con i tempi di ammortamento. Necessario applicare i coefficienti come per i beni acquistati in proprietà.

Per i beni iperammortizzabili acquisiti in leasing, il periodo di sorveglianza previsto per l’eventuale recapture dell’agevolazione è quello teorico di ammortamento, come se il bene fosse stato acquistato sin dall’origine. Arriva il via libera al tax credit per investimenti in beni 4.0 utilizzati presso cantieri dei clienti, anche se ubicati all’estero.

L’Agenzia affronta per la prima volta il caso di un bene iperammortizzabile, acquisito in leasing, per il quale occorre individuare il periodo di sorveglianza previsto per l’eventuale recapture dell’agevolazione dall’articolo 7, comma 2, del Dl 87/2018. La norma, applicabile agli investimenti 4.0 effettuati successivamente al 14 luglio 2018, stabilisce che, se nel periodo di fruizione dell’iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive estere, si procede al recupero dell’agevolazione.

Il dubbio nasce dal fatto che, nel caso di beni acquisiti in leasing, la fruizione dell’iperammortamento avviene in un primo tempo mediante maggiorazione dei canoni di leasing (quota capitale) e successivamente mediante maggiorazione delle quote di ammortamento del prezzo di riscatto.

L’Agenzia chiarisce che il periodo di sorveglianza si determina, per gli investimenti in leasing, sulla base del tempo teorico di ammortamento calcolato applicando i coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988, come sarebbe avvenuto se si fosse proceduto, sin dall’origine, all’acquisto del bene in proprietà.

Va ricordato che il recapture della agevolazione è previsto anche per i crediti di imposta attribuiti dalle leggi 160/2019 e 178/2020, ma in questi casi è previsto un periodo di sorveglianza «fisso» (fine del secondo esercizio successivo), che prescinde dalla durata dell’ammortamento.

La risposta n. 829 tratta della possibilità di utilizzare i beni 4.0 presso cantieri esteri per svolgere lavorazioni per conto di clienti ivi ubicati. Le Entrate confermano che, qualora il cantiere dove viene collocato temporaneamente il macchinario non abbia caratteristiche tali da rappresentare una vera e propria «struttura produttiva», l’agevolazione (nel caso il tax credit della legge 178/2020) potrà essere regolarmente fruita.

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