Con un decreto direttoriale del 23 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo economico ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ai birrifici artigianali sotto forma di contributi a fondo perduto e stabilito le procedure di concessione e di erogazione di tali contributi, nonché le condizioni di revoca e di effettuazione dei controlli, in attuazione dell’art. 68-quater del decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il decreto prevede che:

  • l’agevolazione è riconosciuta in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata o nel registro annuale di magazzino nel 2020, sulla base della dichiarazione riepilogativa;
  • per poter usufruire del contributo, alla data di presentazione dell’istanza i birrifici devono:
    a. essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;
    b. non essere destinatari di sanzioni interdittive;
    c. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non possono comunque accedere all’agevolazione in commento i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese;
  • il contributo spetta in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata o nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa;
  • a tal fine occorre presentare un’istanza a decorrere dalle ore 12.00 del 20 gennaio 2022 alle ore 12.00 del 18 febbraio 2022;
  • la domanda dev’essere inviata tramite pec all’indirizzo e sul modello che sarà indicato con un successivo provvedimento del Mise;
  • con quest’ultimo provvedimento sarà approvato anche il modello;
  • le agevolazioni in esame sono cumulabili con altri aiuti nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

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