Le fatture che indicano corrispettivi assoggettati ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi assoggettati ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.

In tale documento è stato inoltre ribadito che:

  1. tutte le volte che venga emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio;
  2. a decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, fatte salve le eccezioni previste dalla norma, tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, sono tenuti ad emettere la fattura elettronica sia nei rapporti “B2B” (“business to business”) che “B2C” (“business to consumer”).