In caso di interventi effettuati sulle parti comuni di edifici in condominio il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione. La detrazione, infatti, è pari al:

  • 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • 65% di quelle sostenute nel 2025.

Posto che anche ai fini del Superbonus rileva la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi e che tale regola si applica non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione, il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025 anche nel caso in cui gli interventi siano effettuati su due unità abitative, costituenti un “condominio minimo”, e che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate.

Si ricorda che, in linea generale, in relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.