Per contrastare l’aumento dei costi di elettricità e gas il Governo è intervenuto con l’introduzione di alcuni crediti d’imposta per compensare i maggiori costi.

Le agevolazioni sono state inserite a più riprese e con i vari decreti che si sono succeduti nei mesi scorsi, con una distinzione in base al tipo di impresa.

Le imprese si suddividono in 4 categorie:

– imprese energivore (a forte consumo di energia, come definite dall’art.3 del Mise 21 dicembre 2017);

– imprese gasivore (a forte consumo di gas, come definite dall’art.3 del Mise 21 dicembre 2017);

– imprese non energivore (che impiegano una potenza pari o superiore a 4.5Kw);

– imprese non gasivore.

 

IMPRESE ENERGIVORE

Sono previsti i seguenti crediti d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata:

– del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;

– del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;

– del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;

– del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

 

IMPRESE GASIVORE

Sono previsti i seguenti crediti d’imposta:

– del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;

– del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;

– del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;

– del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

 

IMPRESE NON ENERGIVORE

Sono previsti i seguenti crediti d’imposta:

– del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;

– del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;

– del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

 

IMPRESE NON GASIVORE

Sono previsti i seguenti crediti d’imposta:

– del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;

– del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;

– del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

 

I crediti di imposta menzionati (terzo trimestre e mesi di ottobre e novembre) sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 marzo 2023.

I codici tributo da utilizzare in questa situazione, che andranno inseriti nella sezione “Erario” all’interno della colonna “Importi a credito compensati” sono:

  • Codice Tributo 6968: riservato alle imprese energivore e relativo al credito d’imposta del 25% (come da articolo 6, comma 1 del Decreto Legge n.155/2022);
  • Codice Tributo 6969: riservato alle imprese gasivore e relativo al credito d’imposta del 25% (come da articolo 6, comma 2 del Decreto Legge n.155/2022);
  • Codice Tributo 6970: riservato alle imprese non energivore e relativo al credito d’imposta al 15% (come prevede l’articolo 6, comma 3 del Decreto Legge n. 115/2022);
  • Codice Tributo 6971: riservato alle imprese non gasivore e relativo al credito d’imposta al 25% (come prevedere l’articolo 6, comma 4 del Decreto Legge n. 115/2022);

 

Per le imprese che si riforniscono di gas e di energia dallo stesso fornitore già dal periodo del terzo trimestre 2019, è possibile richiedere il conteggio dell’importo del credito di imposta direttamente al fornitore stesso.

La richiesta andrà fatta tramite posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta. In dettaglio per il terzo trimestre la richiesta andrà fatta entro il 29 novembre mentre per i mesi di ottobre e novembre la richiesta andrà fatta entro il 29 gennaio.