Questo approfondimento di gennaio comprende:

  • Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line
  • Dichiarazione IVA e compensazione del credito dal 1° febbraio
  • Requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il 2023
  • Approvata la CU 2023 (anno 2022)
  • Il decreto Aiuti-quater è legge
  • Scontano l’imposta di bollo gli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
  • Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)
  • La tardiva comunicazione all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione
  • Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri
  • Pensami – Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line

È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA e compensazione del credito dal 1° febbraio

Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2023 fino al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo).

Ricordiamo che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), anche prima di inviare la dichiarazione IVA 2023, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.

Ricordiamo infine che per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2022.

 

REGIMI AGEVOLATI

Requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023

Per l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

 

DICHIARAZIONI

Approvata la CU 2023 (anno 2022)

Con il Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023 è stato approvato il Modello CU 2023 relativa al periodo 2022, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.

Le principali novità del modello sono le seguenti:

  • nuovi campi dedicati al “bonus carburante” previsto dal D.L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato; si ricorda che il bonus è stato prorogato a tutto il 2023 grazie al “Decreto trasparenza prezzi carburanti” (D.L. 14 gennaio 2023, n. 5);
  • è aggiornato il prospetto dei familiari a carico: grazie all’introduzione dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre, è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli);
  • sono stati inseriti campi dedicati alle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;
  • vi è una sezione contribuzione alla previdenza complementare: da quest’anno vanno riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal D.Lgs. n. 114/2022;
  • inserito un nuovo codice per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010;
  • inserito anche un codice specifico nella sezione redditi esenti, per le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (art.12-quinquies del D.L. n. 146/2021);
  • è inserita tra le detrazioni anche quella spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro (art. 1, comma 155, legge di Bilancio 2022).

 

AGEVOLAZIONI

Il Decreto “Aiuti-quater” è legge

È stato definitivamente convertito in legge il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, c.d. Decreto “Aiuti-quater”.

Le principali novità riguardano:

  • la riduzione dal 110% al 90% della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (salvo alcune eccezioni);
  • la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari;
  • l’aumento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio;
  • la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal D.L. n. 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica. Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022;
  • la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall’originaria formulazione della norma) dei termini per l’utilizzo e la relativa cessione dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

IMPOSTA DI BOLLO

Scontano l’imposta bollo gli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 130 del 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che scontano l’imposta di bollo i verbali di avvio, sospensione e ripresa dei lavori, i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, redatti dal direttore dell’esecuzione del contratto pubblico, in quanto rientrano tra le tipologie di atti elencati all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Trattasi, infatti, di scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.

 

IMPOSTA DI BOLLO

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, comma 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993- Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Artt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Split payment Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6, e art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 46, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfetario Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale Imposta di bollo € 2,00

 

INCENTIVI

Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)

Dal 30 gennaio si è apreRTA la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, con la partecipazione di ABI e CDP, per favorire la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Sono richiesti investimenti compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e antisismica. Altri interventi agevolabili sono: eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi.

Due le forme di agevolazione:

  • un contributo diretto alla spesa, concesso dal Ministero del Turismo,
  • e un finanziamento agevolato, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia.

Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all’apposita convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede, pertanto, un ulteriore apporto di 600 milioni di euro da parte del mondo bancario, pari alla somma stanziata per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che porta la dotazione complessiva della misura a quasi 1,4 miliardi di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici (in riferimento ai quali il codice ATECO da considerare è 52.29.09), i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  • con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
  • laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.

Già dal  30 gennaio 2023 è aperta la piattaforma web sulla quale le imprese potranno scaricare la documentazione. La domanda potrà essere presentata online sul sito di Invitalia dal 1° marzo 2023.

 

AGEVOLAZIONI

La tardiva comunicazione all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione

Corte di Cassazione, Ord. 21 novembre 2022, n. 34151

Con l’ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151, la Cassazione ha stabilito che la normativa sui bonus edilizi condiziona il beneficio fiscale a un adempimento che consenta lo svolgimento dei controlli sull’effettivo diritto all’agevolazione entro un termine congruo.

Non possono detrarsi le spese per ristrutturazioni edilizie di un contribuente che ha installato dei pannelli solari e ha inviato la documentazione all’Enea oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori senza, inoltre, presentare l’asseverazione del tecnico. Le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione non potendo essere derogati i principi di certezza giuridica.

 

IMPOSTE DIRETTE

Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri

Con la risposta ad interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale debba essere il corretto trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.

Si ricorda che sono considerati “lavoratori frontalieri” esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.

Pertanto, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, il lavoratore si deve recare “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività. Pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.

Il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15, par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Pertanto la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (pari al 75% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Svizzera (Stato  della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni. La quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Svizzera).

In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.

 

PREVIDENZA

Pensami – Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione

È online la nuova versione del servizio Pensami – Pensione a misura, il simulatore ideato da INPS per fornire una consulenza pensionistica “fai da te” e per conoscere quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione.

“Pensami” permette all’utente, senza autenticazione e rispondendo a poche domande, di conoscere le principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, la data dalla quale potrebbe accedere alla pensione, le modalità di calcolo applicate e alcuni istituti per anticipare l’accesso alla pensione.

È disponibile anche un video di presentazione del servizio.