D.LGS. 27 DICEMBRE 2023, N. 209

Pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2023 il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, sulla base dell’art. 3 della legge n. 111/2023, che reca i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti e il 28.12.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per cui è entrato in vigore dal 29.12.2023.

La riforma della fiscalità internazionale interessa il tema della residenza fiscale sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche ed è finalizzata all’allineamento del nostro ordinamento con la prassi internazionale e con la disciplina prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, dando così maggior certezza giuridica.

Residenza delle persone fisiche: In particolare, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

Residenza delle persone giuridiche: Con le modifiche in esame, si considerano residenti in Italia – oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale – anche quelli aventi in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, in luogo di riferirsi al vigente concetto di “sede dell’amministrazione” e di “oggetto principale”. I due parametri vengono chiariti nel comma successivo: per sede di direzione effettiva, si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, mentre, per gestione ordinaria, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.

Semplificazione della disciplina delle società estere controllate (CFC): Viene in particolare modificata la prima condizione, prevista dall’art. 167, comma 4, del TUIR per l’applicazione della cosiddetta CFC rule, prevedendo l’imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da passive income (redditi di varia natura, principalmente finanziaria).

In sintesi, la disciplina si applica se i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento, se il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti è oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione. In alternativa, in presenza di bilanci revisionati e certificati delle società controllate estere, i soggetti controllanti possono corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. Nel caso di entità estere controllate prive di bilancio revisionato e certificato, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati: Per effetto delle disposizioni in esame si stabilisce la detassazione Irpef del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l’alta qualificazione dei lavoratori impatriati. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi. Essa è limitata ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero. Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Trasferimento in Italia di attività economiche: L’art. 6 riduce al 50 per cento le imposte sui redditi e l’Irap gravanti sul reddito di impresa e su quello derivante dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese extraeuropeo, trasferite nel territorio dello Stato per sei periodi di imposta ovvero dieci se trattasi di grandi imprese.

Sono escluse dall’agevolazione fiscale le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. L’agevolazione viene meno nel caso di ri-trasferimento extraeuropeo dell’attività nei cinque periodi d’imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione.

fonte informativa: MYSolution