L’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. agli acquirenti delle “case antisismiche”, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, si applica il Superbonus;
  2. il Sismabonus acquisti (di cui all’ 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013) è commisurato al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati;
  3. gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un’asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti);
  4. l’ 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020) si applica anche all’acquirente di case antisismiche.

Pertanto è possibile esercitare l’opzione di cui alla norma citata in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante e, a tal fine, non è necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Pertanto – ha chiarito l’Agenzia – non sarà necessario predisporre una nuova asseverazione secondo il modello approvato con il D.M. 329/2020, essendo sufficiente produrre l’asseverazione già consegnata dall’impresa costruttrice entro la data del rogito. In particolare, in caso di cessione del credito dovranno essere compilate e inviate all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dei Provvedimenti 8 agosto 2020, n. 283847/2020, 12 ottobre 2020, n. 326047/2020, e 20 luglio 2021, n. 196548/2021, due distinte comunicazioni, entrambe riferite al 2021:

  1. una per la cessione della detrazione “ordinaria”, nella quale non occorre indicare né l’apposizione del visto di conformità, né gli estremi dell’asseverazione;
  2. l’altra per la cessione della detrazione del 110%, nella quale devono essere indicati, tra l’altro, l’apposizione del visto di conformità e gli estremi dell’asseverazione.