Il contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, ha previsto che gli importi degli scatti di anzianità non concorreranno alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo di tale istituto.

Ciò implica, si ritiene, rispetto al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, che ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo del Tfr:

1. la retribuzione mensile va considerata al netto degli scatti stessi;

2. la tredicesima va considerata al netto degli scatti;

3. la quattordicesima va considerata al netto degli scatti;

4. qualsiasi voce retributiva, quantificata sulla base della retribuzione ordinaria, valida ai fini del Tfr (festività del 4 novembre e, in generale, tutte le festività non godute, nonché ulteriori eventuali voci), la cui liquidazione è comprensiva degli scatti, va considerata al netto degli stessi.

Stante la scadenza del predetto particolare regime economico al 31 ottobre 2021, a decorrere dal periodo novembre 2021 sarà ristabilita l’incidenza degli scatti di anzianità anche ai fini della maturazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

All’articolo 182 il contratto collettivo nazionale stabilisce che a tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale, salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva.

Il Sole 24 Ore