È entrato in vigore il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativo alle attività ispettive sulle imprese sociali.

I controlli sulle imprese sociali previsti dal Decreto si differenziano dall’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché dai controlli di competenza di altre amministrazioni, sono esercitati esclusivamente nell’interesse pubblico e producono effetti nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei provvedimenti.

Il provvedimento disciplina:

  1. le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto, da parte delle imprese sociali e del contributo a carico delle stesse per le spese relative al sistema di vigilanza.
    A tal fine si prevede che i controlli si articolino in verifiche ordinarie e in ispezioni straordinarie.
    Per l’effettuazione dei controlli ordinari il Ministero può avvalersi delle associazioni, mentre per le ispezioni straordinarie le funzioni ispettive sono sempre demandate all’Ispettorato, fatte salve le regole particolari applicabili in Sicilia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva;
  3. le forme di vigilanza da parte del Ministero stesso.

Le nuove regole si applicano anche alle imprese sociali in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali.

I controlli ordinari saranno effettuati almeno una volta all’anno dallo stesso Ministero, mentre le verifiche di natura straordinaria sono affidate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Resta comunque ferma la competenza del MiSE in materia di controlli delle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.