Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita IVA, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance.
Si analizzano le principali disposizioni.

Le novità in materia di dichiarazione
Viene istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati, per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.
Dal 2024, inoltre, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA. D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un sostituto d’imposta, potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia in caso di risultato a credito o effettuando il versamento IRPEF tramite F24 in caso di risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.
Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita IVA.
Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

Scadenza delle dichiarazioni
Per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP viene anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre). Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti IRES, che si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del D.P.R. n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.
Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale, oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre). Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all’art. 5 del TUIR, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti IRES presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (attualmente entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

Modifiche ai modelli dichiarativi
A partire dal periodo d’imposta 2023 viene prevista la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisiretramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, viene meno il requisito dell’indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal D.L. n. 138/2011 (art. 2, comma 36-vicies-ter), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’IVA) del D.Lgs. n. 471/1997.
Semplificazione in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l‘opzione non sarà più necessario l’invio dell’apposita comunicazione all’Agenzia, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.
Novità significativa anche per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), per cui, a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025, viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all’esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Procedure e adempimenti più “snelli”
Il decreto elimina l’obbligo di effettuare la Certificazione unica per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario e il regime fiscale di vantaggio. Semplificazioni anche per i depositari delle scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno “liberarsi” dell’incarico comunicando la cessazione direttamente.
A partire dal 2024 per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.
In materia di crediti d’imposta, già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, IRAP e IVA, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis (art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’art. 17 del Regolamento n. 115 del 2017.

Pausa ad agosto e a dicembre per gli invii del Fisco
Il decreto istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36ter del D.P.R. n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l’adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

La novità sugli ISA
Nella stessa ottica di semplificazione, viene prevista una riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso alcune integrazioni e modifiche. Si prevede che l’attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Viene inoltre operata una semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA.
Inoltre, viene previsto che l’Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine, vengono innalzate le soglie per l’apposizione del visto di conformità.

Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche
Con diversi interventi sull’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali. In particolare:

  • viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
  • il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;
  • il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita IVA, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali IVA, per le quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l’IVA, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute. Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.
In un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

Nuove modalità per i pagamenti
Per facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di addebito in conto dell’F24 con scadenze future: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario potrà ricorrere all’autorizzazione in via preventiva all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un Provvedimento. Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione
Il decreto, infine, contiene disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul rafforzamento dei servizi digitali e dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale. Indicazioni anche per le procedure software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed infine sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.

 

fonte Mysolution