Il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità in solido del fornitore o cessionario con il beneficiario della detrazione, per la mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento della detrazione, può essere riconosciuto solo in presenza di dolo o colpa grave mentre in assenza di dolo o colpa grave; il fornitore o cessionario del credito è escluso dalla responsabilità in solido se risulta in possesso di una serie di documenti. Si evidenzia però che il mancato possesso della documentazione prevista dalla legge non rende “automaticamente” responsabile in solido il cessionario o fornitore, che all’uopo, può fornire con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

La responsabilità del cessionario

L’art. 33-ter, D.L. n. 115/2022, introdotto dalla Legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, ha limitato la responsabilità del fornitore/cessionario che intervengono nelle cessioni dei crediti, alle sole ipotesi di concorso nella violazione, attuato “con dolo o colpa grave”.

In particolare:

  • tale disciplina di tutela dei soggetti che acquistano i crediti edilizi si applica tuttavia esclusivamente ai crediti sorti a partire dal 12 novembre 2021, per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, nonché le asseverazioni e attestazioni richieste;
  • per i crediti relativi a bonus edilizi diversi dal superbonus, sorti prima del 12 novembre 2021 in capo ai cedenti “non qualificati” (diversi da banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari), coincidenti con i fornitori, la responsabilità solidale è circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, ma è necessario acquisire comunque la documentazione di asseverazione “ora per allora”.

FAQ giugno 2023

L’Agenzia delle Entrate, con una propria FAQ di giugno 2023, ha chiarito che il rilascio del visto “ora per allora” non rappresenta una condizione per l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto, di fatto già avvenute, ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità dei cessionari, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione stessa.

In via generale, la mancanza, anche parziale, di uno dei requisiti richiesti normativamente, determina il recupero del beneficio indebitamente goduto nei confronti del titolare della detrazione, secondo quanto previsto dal comma 5, art. 121, D.L. n. 34/2020.

Ai sensi del comma 4, del citato art. 121, i fornitori e i cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore del credito.

Tuttavia, il successivo comma 6, art. 121, prevede che il fornitore ed il cessionario abbiano una responsabilità in solido con il titolare del beneficio e siano coinvolti nel recupero del credito irregolare, nel caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Con i commi 6-bis6-ter e 6-quater, art. 121, D.L. n. 34/2020, introdotti dal D.L. n. 11/2023, il Legislatore (disciplinando quanto già anticipato a livello interpretativo dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/2022), ha individuato le ipotesi in cui il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e il cessionario che ha acquisito il credito sono esclusi dalla responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nel caso di violazioni compiute attraverso dolo o colpa grave.

Definizione di dolo e colpa grave

Per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, occorre fare riferimento al D.Lgs. n. 472/1997, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, ove si precisa quanto indicato di seguito.

Dolo Si considera dolosa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997:

La violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento.

Ciò che rileva in questa nozione è la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo.

Colpa grave La colpa grave, ai sensi del citato art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sussiste:

(…) quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari (…).

Essa è, pertanto, connessa all’imperizia o negligenza indiscutibili ovvero, avendo riguardo al possibile errore di diritto, all’impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata. Queste proposizioni definiscono comportamenti caratterizzati da violazioni palesi sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell’interpretazione giuridica, tali da comportare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari.

Di seguito sono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:

  • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

Documenti rilevanti per l’esonero della “responsabilità solidale”

A tal proposito il comma 6-bis dell’art. 121, D.L. n. 34/2020 fornisce un elenco puntuale della documentazione che:

  • il cessionario del credito o
  • il fornitore che applica lo sconto in fattura

devono acquisire al fine di essere esclusi dall’ipotesi di colpa grave, che comporta la responsabilità in solido per eventuali violazioni inerenti l’agevolazione.

Anche in presenza della documentazione di seguito elencata, la responsabilità in solido non viene esclusa qualora ricorra l’ipotesi di dolo, richiamata dal comma 6 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020.

Check-list per il cessionario/fornitore al fine di evitare
la “responsabilità solidale” nella cessione dei crediti
  • Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi. Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente.
  • Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL oppure, per interventi esclusi da tale notifica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante che detta notifica non è richiesta.
  • Visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
  • Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse.
  • Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per i requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese, con i relativi allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici.
  • Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
  • Per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020 (ovvero, interventi agevolabili con il c.d. “ecobonus ordinario”), la documentazione richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. a) e c), D.M. 6 agosto 2020, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.
  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato o da un responsabile fiscale CAF imprese.
  • Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007, rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 del citato Decreto che intervengono nelle cessioni.
  • Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal Decreto MIT n. 58/2017, ovvero asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato (documentazione tecnica prevista dal Decreto del MIT 6 agosto 2020, n. 329, con cui era stato integrato il citato Decreto n. 58/2017).
  • Contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il comma 6-quater dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, specifica che il mancato possesso della documentazione sopra elencata non rende “automaticamente” responsabile in solido il cessionario o fornitore, che all’uopo, può fornire con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Riferimenti normativi:

Fonte Mysolution