L’art. 1, commi 9498, della Legge di Bilancio introduce ulteriori restrizioni all’uso dei crediti in F24, l’obiettivo è quello di prevenire possibili condotte illecite da parte dei contribuenti. In primis, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici in presenza di compensazioni, che finora riguardava solo le partite a credito relative all’IVA, alle imposte sui redditi, ecc., viene ora esteso anche ai crediti INPS e INAIL. Sempre in materia di crediti INPS e INAIL, il legislatore interviene fissando anche il momento a decorrere dal quale il credito può essere utilizzato in compensazione.

 

Compensazioni in F24. Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche per INPS e INAIL

Il comma 94 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, lett. a) e b), apporta una serie di modificazioni all’art. 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del D.L. n. 223/2006.

Per quanto qui di interesse, la lett. a) modifica il comma 49-bis del predetto art. 37 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web o F24 on line o tramite intermediario abilitato ad Entratel) secondo modalità tecniche definite con Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia delle Entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

Dunque, vengono estese anche ai crediti INPS e INAIL le regole di compensazione previste per i crediti IVA ovvero per i crediti:

  • relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali,
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito,
  • all’IRAP,
  • maturati in qualità di sostituto d’imposta e
  • da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
TITOLARI DI PARTITA IVA
Casistica Indicazioni operative
Compensazione consaldo finale positivo F24 esclusivamente telematico tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso il versamento tramite home banking/remote banking e nemmeno il modello cartaceo).
Compensazione consaldo finale pari a zero
F24 senza compensazione Modello F24 esclusivamente telematico tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure home banking/remote banking (non ammesso il modello cartaceo).
NON TITOLARI DI PARTITA
Casistica Regola
Compensazione consaldo finale positivo Modello F24 esclusivamente telematico tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (non ammesso l’home banking/remote banking e nemmeno il modello cartaceo)
Compensazione consaldo finale pari a zero
Modello F24 senza crediti da compensare
  • presentazione telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
  • Home banking/remote banking;
  • Cartaceo.

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (vedi ad esempio compensazione IRES su IRES più conguaglio cash). Indicazione rinvenibile nella risoluzione, Agenzia delle Entrate, n. 110/2019, documento di prassi, nel quale viene esaminata anche l’estensione ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) dell’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e dell’apposizione del visto di conformità.

In sintesi, con la Legge di Bilancio 2024, anche le compensazioni dei crediti INPS e INAIL, al di là del saldo della delega di pagamento, deve passare dai servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia c’è da dire che il successivo comma 95, in un’ottica di riduzione dei costi di riscossione fiscale (gli intermediari della riscossione convenzionati, vedi ad esempio le banche, sono remunerati per il servizio di pagamento degli F24), sembrerebbe però dare portata generale all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni; infatti, le lett. a) e b), apportano una serie di modificazioni all’art. 11 (recante norme per la riduzione dei costi della riscossione fiscale), comma 2, del D.L. n. 66/2014.

In base all’intervento della Legge di Bilancio, i versamenti in compensazione, mediante modello F24, versamenti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, ecc.) dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Dunque viene meno il riferimento alle compensazioni a saldo zero, ora sostituito con un generico riferimento al caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Ai sensi del comma 96, le disposizioni di cui ai commi 9495 decorrono dal 1° luglio 2024.

Il legislatore interviene fissando per norma anche il momento a decorrere dal quale il credito INPS o INAIL può essere utilizzato in compensazione.

Ebbene, il comma 97, alla lett. a), apporta una serie di modificazioni all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, aggiungendo al suddetto art. 17 i commi 1-bis e 1-ter

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricolaunificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Quanto detto fin qui, non toglie che l’eventuale credito residuonon utilizzato in compensazione, oltre a dover essere indicato in dichiarazione (quadro RR modello Redditi), potrà essere alternativamente: oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di “auto-conguaglio”). Non essendo interessato in alcun modo del meccanismo di rigenerazione dei crediti d’imposta.

Sono escluse dalle compensazioni, le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Si pensi alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, con superamento della soglia di esenzione dell’obbligo contributivo fissata a 5.000 euro e necessaria iscrizione alla gestione separata. Il committente versa i contributi che saranno per ⅓ a carico del lavoratore e per ⅔ a carico del committente.

Inoltre, rispetto ai crediti INAIL, crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL la compensazione è ammessa a condizioneche il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale intervento consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti.

Il comma 98 rinvia a dei Provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL la più precisa definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lett. a) dei commi 9497 e le relative modalità di attuazione.

Compensazioni in F24. Si rafforzano i controlli e i divieti

Quanto detto fin qui, non sono le uniche novità in materia di compensazioni in F24.

Infatti, ulteriori interventi si registrano in termini di controlli e divieti all’utilizzo dei crediti in compensazione.

In particolare, la lett. b) del sopra citato comma 94, aggiunge all’art. 37 del D.L. n. 223/2006 il comma 49-quinquies .

In sostanza, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusala facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

Il blocco alla compensazione in F24 cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al comma in parola.

A dire la verità, nella normativa fiscale c’è già una disposizione simile in materia di blocco alle compensazioni in F24, si veda l’art. 31 del D.L. n. 78/2010, il quale impone un divieto di compensazione in F24 per i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La novità sembrerebbe da ricondursi: all’espresso riferimento agli accertamenti esecutivi (per i quali non è più prevista la formazione del ruolo), alla soglia più alta di 100.000 euro e alla completa rimozione della violazione.

A ogni modo, sarà necessario un intervento di coordinamento tra le due norme.

Il comma 97, lett. b) invece modifica i riferimenti al comma 15-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, contenuti nel comma 2-quater dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 aggiungendo anche i riferimenti al comma 15-bis.1.

In tal modo, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVAcorrelata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie (vedi comma 148 Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, in materia di controlli sulle partite iva “apri e chiudi”.

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 9498;
  • D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 11;
  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 31;
  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 37.

Fonte MYSolution