La Legge di bilancio 2024 (art. 1, commi da 72 a 74), limitatamente all’anno d’imposta 2023, interviene sulla tempestività delle delibere relative ai tributi comunali, tra cui anche l’IMU. In dettaglio, si stabilisce che:

  1. si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote se inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30/11/2023 (invece che 14/10/2023) e pubblicate sul sito del MEF (che attribuisce loro efficacia) entro il 15/01/2024 (invece che 28/10/2023).
  2. i contribuenti che hanno determinato il saldo 2023 (o l’unica soluzione di giugno 2023) sulla base delle vecchie aliquote, devono quindi:
    • rideterminare l’IMU 2023 sulla base delle nuove aliquote pubblicate entro il 15 gennaio 2024
    • e versare l’eventuale differenza entro il 29/02/2024 senza sanzioni e interessi.

I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell’IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge di bilancio per l’anno 2020 (art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160 del 2019) prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell’atto, ma tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno (art. 1, commi 762 e 767 , della Legge n. 160/2019).