La Camera, nella seduta del 22 maggio 2024, con 178 voti favorevoli e 102 contrari, ha approvato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2024, n 39 . L’articolo 1, modificato al Senato, restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 , ad alcune specifiche categorie di contribuenti.

La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga.

L’art. 4-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i “soggetti qualificati” non potranno più compensare i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 , comma 1, del D.L. n. 34/2020, esercitate sulle spese detraibili ai fini del superbonus e di tutti gli altri bonus edilizi “optabili”, con i debiti di cui alle lett. e), f) e g) dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997, ossia:

e Contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
f Contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
g Premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sotto il profilo soggettivo, il nuovo divieto impatta esclusivamente su banche e altri soggetti “qualificati” di seguito riepilogati, mentre restano fuori le imprese che, anche nel 2025 e nelle annualità successive, potranno utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la cessione/sconto in compensazione con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Soggetti vigilati:
  • Banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB;
  • Società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
  • Imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

 

Fonte Mysolution