Anche quando l’unico creditore è l’Agenzia (oppure l’Inps). Il Tribunale di Ancona dice sì allo strumento di risoluzione, se più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

Si all’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Ard), ai sensi dell’art. 57 del dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Ccii), anche quando l’unico creditore è rappresentato dal fisco (e/o dall’Inps) perché non è abusivo il ricorso allo strumento di risoluzione della crisi se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria e la percentuale minima offerta (40%) è in linea all’art. 1 bis della L. 103/2023. Lo ha deciso il tribunale di Ancona (giudice relatore Mantovani) con la sentenza del 15 maggio scorso, notificata il 28 maggio, che rappresenta il primo precedente in materia.

La norma

Come noto, nell’ambito degli Ard è possibile presentare la transazione erariale e contributiva con riduzione dell’importo delle imposte e contributi, delle sanzioni e degli interessi e il comma 2 bis dell’art. 63 Ccii stabilisce che il tribunale possa omologare gli Ard anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli art. 57, co. 1 , e 60, co. 1 , Ccii, necessarie ad omologare gli Ard.

La decisione del tribunale deve avvenire anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente (art. 2 , lett. o) Ccii) che attesta la veridicità dei dati e la attuabilità degli accordi, nonché la convenienza della proposta. La proposta di soddisfacimento dei creditori pubblici deve, infatti, essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Un giudizio che dipende da molti fattori e che è rimesso al professionista. Fino al giugno 2023 non esistevano limitazioni all’utilizzo della transazione fiscale, ancorché fosse assai controversa la possibilità che l’omologazione degli Ard potesse avvenire in presenza di soli creditori pubblici che pur non votando sarebbero stati stralciati per effetto dell’obbligatorietà del c.d. cram down fiscale.

L’omologazione forzosa della transazione fiscale

Trib. Ancona, sentenza 15 maggio 2024, rel. Mantovani
E’ ammissibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti con richiesta di omologazione forzosa e di accordo con i creditori erariali e previdenziali anche sul presupposto che gli unici creditori interessati siano i suddetti creditori pubblici non ravvisandosi profili di abusivo utilizzo dello strumento di risoluzione della crisi.
Il creditore AdE all’esito delle lunghe trattative intercorse ha omesso di esprimere il proprio dissenso formale salvo poi depositare opposizione all’omologazione proponendo doglianze anche afferenti la dedotta condotta abusiva della proponente senza documentare in modo circostanziato i presupposti dell’evidenziato abus.

La stretta alla transazione fiscale

Il clamoroso caso della Reggina calcio, che aveva visto l’omologazione dell’Ard con accoglimento di una proposta di pagamento al 5%, osteggiata da fisco e Inps, ha portato il legislatore a intervenire d’urgenza mettendo un freno all’utilizzo indiscriminato dell’art. 63 Ccii. Così, con l’art. 1-bis del dl 69 del 13 giugno 2023, convertito dalla legge 103 del 10 agosto 2023, sono state fissate due soglie minime alle proposte di transazione fiscale: il 30% del debito complessivo per imposte sanzioni e interessi in caso di adesione all’Adr di tanti creditori diversi dai creditori pubblici che siano almeno pari a un quarto dell’intera debitoria, ovvero il 40% nell’ipotesi di meno creditori aderenti.

La disposizione restrittiva pur avendo limitato l’applicabilità del cram down fiscale aveva però cercato di risolvere altri problemi, tra cui il possibile abuso dello strumento della transazione fiscale in presenza di un solo creditore: quello pubblico. Ma non tutti i tribunali si erano convinti.

Il caso e la sentenza

Il tribunale di Ancona, ora, sembra fare chiarezza stabilendo che la disposizione prevista dall’art. 1 bis L. 103/23, che fissa una soglia minima del 40% quando i creditori diversi da fisco e enti previdenziali sono meno di un quarto, deve essere interpretata in senso positivo ammettendo l’omologabilità di un Ard con il solo fisco quando quest’ultimo creditore (anche insieme all’Inps) superi la percentuale del 60% dei complessivi debiti dell’impresa e la proposta sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria, senza dimenticare l’opportunità di tutelare l’azienda e il valore sociale dato dall’occupazione garantita dalla continuità aziendale.

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