Dopo la pubblicazione dei chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali (circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024), l’Agenzia torna ad occuparsi delle norme introdotte dal Decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) con un approfondimento su pagamento dei tributi, comunicazioni obbligatorie, servizi digitali e strumenti elettronici di pagamento, nonchè sull’invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024.

Circolare n. 9/E/2024, in relazione al D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (c.d. Decreto Adempimenti tributari) – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali 
Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi Artt. 8, 9, 17 e 18
  • Sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’art. 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare, che viene data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L’art. 9, infatti, fissa per l’Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso, in particolare:
    • il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto,
    • l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
  • Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede:
    • per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (art. 17),
    • l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (art. 18).
Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie Artt. 4 e 12
  • Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico (art. 4). L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale (art. 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono:
    • il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso
    • il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
  • Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall’art. 4-quinquies del decreto Anticipi, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici Artt. 21, 22, 23 e 24 Miglioramento da parte dell’Agenzia all’utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e dei software messi a disposizione, che passano attraverso:

  • l’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia delle entrate sia per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario (art. 21),
  • il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra contribuente e uffici dell’Agenzia delle entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento (art. 22),
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano (art. 23),
  • l’implementazione di software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (art. 24).

Si tratta di misure che necessitano di essere attuate mediante l’emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali.

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti Art. 10 L’Agenzia delle entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

  • 1° agosto – 31 agosto
  • 1° dicembre – 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

Riferimenti normativi:

  • Circolare del 2 maggio 2024, n. 9/E.
Fonte Mysolution