L’art. 12, comma 1, del D.L. Riscossione (Atto Governo n. 152), modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

In particolare:

  • per le somme inferiori o uguali a 120.000 euro (per ciascuna richiesta di dilazione) in caso di richiesta semplice (priva di documentazione che attesti la situazione di difficoltà) da parte del contribuente che versi in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, si prevede un massimo di rate mensili in numero di 84 per richieste presentate nel 2025 e nel 2026; di 96 per richieste presentate nel 2027 e nel 2028; di 108 rate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Sempre con riferimento alle somme inferiori o uguali a 120.000 euro, per accedere ad un numero maggiore di rate nelle rispettive annualità, comunque fino ad un massimo di 120 rate mensili, si richiede che il contribuente presenti una documentazione che attesti lo stato di difficoltà.
  • Per le somme superiori a 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, per i soli casi di documentata impossibilità, si prevede il massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Segue un prospetto riepilogativo:

2025 e 2026

2027 e 2028

2029 e ss.

<=120.000 euro

Richiesta semplice

Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/73, come modificato

Massimo 84

Massimo 96

Massimo 108

<120.000 euro

Richiesta documentata

Art. 19, comma 1.1, lett. b), D.P.R. n. 602/73, come modificato

Da 85 a 120

Da 97 a 120

Da 109 a 120

>120.000 euro

Richiesta documentata

Art. 19, comma 1.1 , lett. a), D.P.R. n. 602/73, come modificato

Massimo 120

Massimo 120

Massimo 120

Il comma 1 dell’art. 12 reca, inoltre, una disciplina inerente ai parametri da considerare in sede di verifica della sussistenza della situazione di difficoltà, documentata dal contribuente, demandando ad un decreto ministeriale la disciplina concernente taluni profili attuativi.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri. Il medesimo decreto deve individuare specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà del contribuente deve considerarsi in ogni caso sussistente e specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regime fiscale semplificato.

Il comma 2 esclude dalla disciplina in oggetto le risorse proprie tradizionali, salvo che nelle parti compatibili con il codice doganale dell’Unione.
Alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (comma 3).

 

Fonte Mysolution