È possibile portare in detrazione, ai fini anche dei cosiddetti bonus ordinari, i costi relativi all’attestazione delle spese e visto di conformità indipendentemente dal momento del relativo sostenimento.

Al riguardo l’Agenzia ha previsto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute ai fini dell’applicazione delle detrazioni diverse dal Superbonus, spettanti per gli interventi per le quali è possibile esercitare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alle predette detrazioni.

Ha altresì previsto che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni rientrano tra le spese detraibili sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.