Il D.L. n. 60/2024, c.d. Decreto “Coesione”, estende anche alle imprese che operano o si insediano nelle zone logistiche semplificate (ZLS), limitatamente ad alcuni ambiti territoriali ammissibili agli aiuti a finalità regionale, le agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni strumentali previste finora, almeno sulla carta, solo per le imprese operanti nella ZES unica, istituita dal D.L. 19 settembre 2023, n. 124. Nel presente elaborato analizziamo gli intrecci tra le due norme, facendo un richiamo al credito d’imposta ZES, il cui decreto attuativo 17 maggio 2024 è stato pubblicato in data 21 maggio 2024.

Il credito d’imposta ZES esteso alle ZLS. Gli intrecci normativi

L’estensione del credito d’imposta previsto per la ZES unica anche per le zone logistiche semplificate, ZLS, è stata disposta con l’art. 13 del D.L. n. 60/2024, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Art. 13, D.L. n. 60/2024
“Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 (…).”.

Come da Dossier ufficiale del Senato sul D.L. “Coesione”, il comma 1 estende anche alle imprese che operano o si insediano nelle zone logistiche semplificate (ZLS), anche se limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE, le agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni strumentali previste finora solo per le imprese operanti nella ZES unica, come da art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124.

Credito d’imposta ZLS
Cosa Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS.
Investimenti ammessi al credito d’imposta ZLS Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Investimenti agevolati (periodo temporale) Realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto “Coesione” ossia dall’ 8 maggio e fino al 15 novembre 2024.
Territori interessati Zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE.

Si veda la Decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023, con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica dell’elenco delle “zone c non predefinite” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Risorse complessive 80 milioni di euro.
Disposizioni di attuazione Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16, commi da 2 a 5, del D.L. “Sud” (istitutivo del credito d’imposta ZES unica).
ZLS escluse C.d. seconde zone logistiche semplificate, istituite laddove in una Regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell’ambito di una delle predette Autorità rientrino scali siti in differenti Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della Legge di Bilancio 2018.

È demandata ad un Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di accesso al credito di imposta, i relativi criteri e modalità di applicazione e fruizione, nonché i controlli volti ad assicurare il rispetto del limite di spessa di 80 milioni di euro per il 2024.

Approfondimento

Il comma 4, dell’art. 13 del Decreto “Coesione”, stabilisce inoltre che il Fondo di sostegno ai Comuni marginali (già fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali ai sensi della Legge n. 205/2017) viene incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Tale incremento è previsto per le finalità di cui all’art. 1, comma 200, della Legge n. 178/2020, e in particolare per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione.

Rimanendo sulle ZLS però, è importante ricordare che, con il D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, è stato emanato il Regolamento che individua la disciplina attuativa delle ZLS, definendo in particolare:

  • le modalità di istituzione delle ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  • la loro durata;
  • i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS;
  • le misure di organizzazione e di funzionamento delle ZLS;
  • le misure di semplificazione e di agevolazione applicabili alle ZLS.

Le disposizioni del D.P.C.M. sono entrate in vigore il 17 aprile 2024.

Fino a questa data avevano trovato applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle zone economiche speciali previste dal D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato Decreto “Sud”.

Si veda in tal senso lo studio Assonime n. 5/2024.

Credito d’imposta ZES. Approvato il Decreto attuativo

In base a quanto detto fin qui, il Decreto “Coesione” estende il credito d’imposta previsto per la ZES unica come da Decreto “Sud” (D.L. n. 124/2023) anche alle zone logistiche semplificate, ZLS.

Decreto Sud”
Novità Istituzione di una ZES unica.
Attivazione ZES unica 1° gennaio 2024.
 

Regioni ammesse alla ZES unica

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
 

Definizione di ZES

Zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Come detto, il Decreto “Sud” prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, per le imprese che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive della ZES unica nel periodo 1° gennaio-15 novembre 2024.

Il credito opera nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Percentuali agevolative Imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art. 107, lett. a), del TFUE (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia)
Piccole imprese 60%
Medie imprese 50%
Grandi imprese 40%
Imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art. 107, lett. a), del TFUE (Basilicata, Sardegna, Molise)
Piccole imprese 50%
Medie imprese 40%
Grandi imprese 30%
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese (entro 50 mln valgono le suddette percentuali differenziate). Per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Attenzione

Il credito d’imposta ZES
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.

Il credito d’imposta ZES è diventato operativo da qualche giorno: è stato pubblicato, infatti, nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2024) il decreto 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, che regola le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonchè i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. A breve l’Agenzia delle entrate approverà il modello di comunicazione.

Per quanto riguarda le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, sarà necessario attendere invece un decreto del MASAF per la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli. Ciò in linea con le previsioni di cui all’art. 1, comma 7 , del D.L. n. 63/2024.

Riferimenti normativi: